Normativa di riferimento

In questa sezione sono inserite alcune norme e leggi in vigore che disciplinano la toponomastica italiana. 
 
Per comodità di lettura sono state estrapolate e pubblicate solo le parti interessanti la toponomastica. Per la lettura integrale delle leggi e norme, è sufficiente cliccare il link corrispondente.
 
 
 
Art. 10. Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica puo’ essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell’art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna
 
 
 
Art. 41. Adempimenti ecografici 
1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. 
3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto‐legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili. 
4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione. 
5. Nell’ambito del territorio comunale non puo’ essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. 
 

Art. 42. Numerazione civica 

1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente
2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili. 
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto nazionale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso. 
 

Art. 43. Obblighi dei proprietari di fabbricati 

1. Gli obblighi di cui all’art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato. 
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso. 
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa. 
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42. 
Art. 47. Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica 
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all’apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc. 
2. La revisione predetta viene effettuata d’ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all’art. 43 ed a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione. 
3. E’ fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto nazionale di statistica.
 
Art. 51. Particolari compiti del sindaco 
1. Il sindaco e’ tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi. 
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 52. Vigilanza del prefetto 

1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all’anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica. 
3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’Istituto nazionale di statistica.
Art. 1
Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l’approvazione del ministero dell’istruzione pubblica per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti. 
Art 2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Art 3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. 
Altre norme e circolari in materia di toponomastica
 
 Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi. (GU Serie Generale n.70 del 23-03-1996)
 
Delega ai Prefetti la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni
 
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